Le modifiche alla legge 241/90 con il decreto sviluppo

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La legge n. 241/90, ovvero la legge sul procedimento amministrativo, come modificata per effetto del decreto legge n. 83 2012 così come convertito con la legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187),ha disposto le seguenti modifiche alla legge 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo:

 –       con l’art. 13, comma 01, la modifica dell’art. 2, comma 9-bis come segue:

 Art. 2  (Conclusione del procedimento).

 “…9-bis. L’organo di  governo  individua,  nell’ambito  delle  figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o  in  mancanza  al funzionario      di      piu’      elevato      livello      presente nell’amministrazione.((Per ciascun procedimento,  sul  sito  internet istituzionale  dell’amministrazione   e’   pubblicata,   in   formato tabellare  e  con   collegamento   ben   visibile   nella   homepage, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere  sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti  del comma 9-ter. Tale soggetto, in  caso  di  ritardo,  comunica  senza indugio il nominativo del responsabile,  ai  fini  della  valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza  alle  disposizioni  del  presente comma,  assume  la  sua  medesima  responsabilita’  oltre  a   quella propria)).”

  –       con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 19, comma 1 come segue:

 Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita’ – Scia)

 “….tali attestazioni e asseverazioni sono  corredate dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di competenza dell’amministrazione.((Nei  casi  in  cui  la  normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o  pareri  di  organi  o  enti appositi, ovvero l’esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni competenti.))  La  segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche’ dei relativi elaborati  tecnici, puo’ essere presentata mediante  posta  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e’  previsto l’utilizzo esclusivo della  modalita’  telematica;  in  tal  caso  la segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da parte dell’amministrazione…”

 –       con l’art. 3, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 14-bis come segue:

 Art. 14-bis. (Conferenza di servizi preliminare)

   “ … ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all’articolo  153  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio di fattibilita’ per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del procedimento.)) …“

fonte www.venotoius.it