Responsabilità per morsi di cane randagio

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DISTACCATA DI CAMPI SALENTINAREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico, dott. Carolina ELIA,ha emesso la seguenteSENTENZA Nel giudizio n. 302/02 R:G: vertente tra: XXXXXXXXXXX, difeso dall’avv. Paolo Maci, come da mandato a margine dell’atto di citazione                                             attore                                             eCOMUNE DI XXXXXXXXX, in persona del sindaco pro tempore, difeso dall’avv. XXXXXXX, come da mandato a margine della comparsa  di costituzione risposta                                                  convenuto  nonchéAZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecce, difesa dall’avv. XXXX, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta                                                           Terza chiamata in causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.9.02, XXXXXXXX esponeva che in data 30.8.01, in tarda serata, era stato aggredito, nel centro  abitato di XXXXXXX, da un cane randagio che lo aveva morso provocandogli una ferita alla regione mammaria sinistra.Attribuiva l’accaduto alla inerzia dell’ente comunale convenuto e chiedeva di essere risarcito dei danni materiali e morali subiti. Con vittoria di spese.Il Comune di XXXXXXXXX si costituiva in giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; in particolare, deduceva che – in materia di randagismo- la legge regionale n 2/95 aveva distinto i compiti dei Comuni da quelli delle Aziende Sanitarie Locali, riservando ai primi compiti di risanamento dei canali comunali, costruzioni di nuovi rifugi, vigilanza sul trattamento degli animali e sulla loro tutela igienico sanitaria e attribuendo invece, alle ASL il dovere di recupero dei cani randagi e della loro eventuale soppressione.Nel merito, sosteneva che l’aggressione subita dall’attore doveva considerarsi un caso isolato e imprevedibile, poiché nessuna segnalazione era pervenuta all’ente pubblico né i controlli successivi al sinistro, operati dal servizio veterinario della ASL, in date 3,5,7 e 10 settembre 2001 avevano registrato la presenza di altri cani randagi nel territorio comunale.Su ordine del Giudice ex art. 107 c.p.c. veniva chiamata in causa e si costituiva in giudizio la ASL XXXXX, la quale e negava la propria responsabilità, sostenendo che gli oneri risarcitori avrebbero dovuto gravare esclusivamente sull’autorità comunale che mai aveva segnalato la necessità di un intervento dei servizi veterinari.La causa, istruita mediante documentazione, prova testimoniale e CTU, veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.6.06.MOTIVI DELLA DECISIONEIn via preliminare, occorre rigettare l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa formulata dalla ASL LE/1. L’atto che è frutto di un ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c, contiene elementi sufficienti per consentire una compiuta difesa alla convenuta; l’azione proposta nei confronti della ASL non può far altro che ricalcare l’oggetto della domanda principale risarcitoria avanzata dall’attore ; così pure per i profili di responsabilità.Nel merito, la domanda è fondata e, quindi deve essere accolta.Non vi è dubbio che, a causa del morso di cane subito in data 30.8.01, XXXXXXX abbia riportato le lesioni indicate nell’atto di citazione , come si evince dal referto di Pronto Soccorso redatto nell’immediatezza dei fatti presso l’ospedale civile di XXXXXXx che recita: “distacco parziale del capezzolo con ferita lacero contusa a margini frastagliati a livello della regione mammaria di sinistra” ; peraltro, all’aggressione ha assistito il teste XXXXX che ne ha descritto la dinamica, confermando la condizione randagia dell’animale.La responsabilità dell’evento dannoso deve essere ascritta in solido ad entrambi i convenuti ex art. 2043 c.c., secondo il criterio di imputazione della colpa per grave negligenza.E’ stato accertato nel corso dell’istruttoria che la presenza di cani randagi vaganti sul territorio comunale, rappresentava (anche nell’estate 2001) una problematica costante e nota ad entrambi gli enti convenuti.Ha dichiarato in proposito il teste XXXXXXX (Vice Comandante del Corpo di Polizia municipale, autore del rapporto n.1015 di prot. del 31.8.01 in atti): “Devo precisare che anche nel periodo in cui ebbe a verificarsi la morsicatura del sig. XXXXX sono giunte da parte di cittadini svariate segnalazioni di presenze di cani randagi sul territorio comunale ritenuti pericolosi. Abbiamo provveduto ad allertare il Servizio Sanitario solo per quei cani ritenuti pericolosi o ammalati.” Analogamente il teste XXXXX (Comandante del Corpo di Polizia Municipale, responsabile del canile municipale) si è espresso dicendo: “ Nel periodo da Giugno a Settembre si registra una forte presenza sul territorio comunale di cani spesso oggetto di abbandono da parte di privati perchè a volte si tratta di cani di razza; il dato è riscontrabile attraverso le numerose segnalazioni che pervengono nel suddetto periodo quasi quotidianamente da parte di privati. Il fenomeno è connotato spesso da allarme sociale, per cui d’intesa con la locale ASL – Servizio Veterinario, nonché con ENPA – Delegazione di XXXXXXX – Associazione con la quale corre rapporto di convenzione, gestiamo il fenomeno del randagismo animale anche mediante la conduzione del canile municipale, del quale sono responsabile. Non ricordo nulla con riferimento al caso specifico, se non la gravità dell’accaduto segnalatomi dall’ufficio successivamente. Non appena giungono segnalazioni, provvediamo ad allertare il Servizio Veterinario della locale ASL.”                                                                     ****************   La normativa di settore (L. n. 281/91; L. R. n.12/95, all’epoca vigenti) ripartisce tra l’autorità comunale e la ASL i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo, stabilendo che ai comuni spettano le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi ed i relativi controlli (art. 2 L. R.  n. 12/95), nonché gli obblighi di costruzione, risanamento e gestione dei ricoveri per cani randagi (art. 8L.R. n 12/95), mentre alle ASL competono le attività di recupero degli animali vaganti(art. 6 L. R. n.12/95).I diversi ambiti di competenza costituiscono articolazioni di un unico servizio, finalizzato al ricovero dei cani randagi in apposite strutture di accoglienza.E’ dunque inaccettabile, sul piano interpretativo, la tesi difensiva sostenuta – nella specie – dalla ASL XXX secondo cui ogni responsabilità in caso di danni provocati da animali randagi debba essere attribuita, tout court, all’autorità comunale.La suesposta ripartizione legislativa dei compiti, invece, presuppone e contiene necessariamente una ripartizione di responsabilità.Nella vicenda che ci occupa, il Comune non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi (della esistenza di un canile comunale è fatto meramente cenno nella testimonianza del Comandante XXXXXX).Neppure la ASL ha provato di essersi attivata tempestivamente ed utilmente in relazione alle svariate segnalazioni pervenutegli dal comando di Polizia municipale (lo a fatto solo in seguito al sinistro per cui è causa, disponendo serrati controlli nei giorni successivi al 30.08.01; cfr. missiva del servizio Veterinario dell’11.9.01).Ciò e sufficiente a fondare la responsabilità solidale dei due enti pubblici convenuti per danni subiti dal’attore.Passando a quantificare l’obbligazione risarcitoria, occorre rilevare che il CTU ha definito in 36 giorni il periodo di ITT cui è stato costretto l’attore in seguito al morso infertogli dal cane, rilevando postumi invalidanti di tipo permanente nella misura del 5-6 % (riscontrabili ictu oculi dalla documentazione fotografica in atti) ed ha valutato congrue le spese mediche (documentate) sostenute per la cura della malattia.Da tali giudizi tecnici non vi è motivo di discostarsi.Poiché il fatto portato all’attenzione del giudicante integra gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose spetta, altresì, all’attore quale pretium doloris la liquidazione del danno morale, da quantificarsi nella misura del 25% del danno biologico.Pertanto, all’attore sono dovute le seguenti somme determinate sulla base delle tabelle distrettuali di liquidazione del danno morale e biologico in uso presso questa Corte D’Appello che si condividono pienamente anche con riferimenti alle note illustrative che le precedono ed alle quali si fa espresso rinvio: – Euro 1.440,00 per 36 giorni I.T.T.; – Euro 6.236,00 per invalidità permanente pari al 6% riferita ad un soggetto di 28 anni (al tempo del sinistro); – Euro 1.919,00 per danno morale determinato nella misura del 25% di quello biologico; – Euro 40,22 per spese mediche documentate ritenute congrue dal C.T.U.Il danno complessivo ammonta dunque ad Euro 9.635,22 ed è determinato alla data odierna.Va, quindi devalutato al valore che aveva al momento del fatto (30.8.01) e su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, così come previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 171295).Le spese seguono la soccombenza.P.T.M.DICHIARA che la responsabilità per le lesioni subite da XXXXXXX in data 30.8.01 è ascrivibile a colpa concorrete degli enti convenuti;CONDANNA, per l’effetto, in solido il Comune di XXXXXXXX e la ASL XXXXX in persona dei rispettivi legali rappresentanti al pagamento in favore di XXXXXXX della somma di Euro 9.635,22, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi nella misura e con le modalità indicate in motivazione.CONDANNA in solido i convenuti al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali ce liquida in complessivi Euro 2.385,00 dei quali Euro 170,00 per spese, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 1.015,00 per onorari, oltre alle spese generali IVA e CAP , da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Maci, anticipatario, oltre alle spese per CTU che pone definitivamente a carico dei convenuti in solido.Così deciso in Campi Salentina l’8.5.08IL GIUDICE UNICODott. Carolina ELIA fonte (www.studiolegalemaci.com)