Commissione Tributaria Provinciale Genova, sentenza 25.01.2012. Equitalia ha l’obbligo di produrre in giudizio le cartelle esattoriali

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Commissione Tributaria Provinciale di Genova

Sentenza 11-25 gennaio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sez: 1°, Presidente Cingano Giancarlo; Relatore Giusti Giuseppe; Giudice Bruni Brunello,

hanno emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 662/11 R.G. contenzioso dell’anno 2011

TRA

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Sances Matteo elettivamente domiciliato in P.zza A. Morrone n.27 73100 Lecce –

CONTRO

…omissis…

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. P.G., con ricorso, depositato in data 02/03/2011, e successiva memoria illustrativa, depositata in data 09/09/2011, impugna l’iscrizione ipotecaria per euro 165.990,82 sull’immobile di proprietà in ……e le 52 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti per tributi vari dal 1994 al 2010, iscrizione e cartelle a lui mai notificate, eccependo la mancata comunicazione dell’iscrizione ipotecaria di cui è venuto a conoscenza casualmente a seguito di visura catastale e la mancata notifica delle cartelle di pagamento di importi pari ad euro 401.233,29, in violazione, la prima, del combinato disposto degli art. 17 e 6 della Legge 212/2000 e dell’art. 19 del D.Lgs 546/92, e, le seconde ( cartelle di pagamento), dell’art. 26 del DPR 602/73.

Inoltre eccepisce la notifica diretta da parte del concessionario non essendo previsto fra i soggetti abilitati a tale funzione, proprio in considerazione della veste di privato del concessionario, contesta la produzione delle sole fotocopie di ricevute di ritorno delle raccomandate con cui si dava notizia del deposito delle cartelle di pagamento, senza produrre le relative relate di notifica e le cartelle di pagamento, contesta la produzione di copia dei ruoli data la natura ricettizia degli atti in parola, nonché l’indeterminatezza delle pretese e l’esplicitazione del calcolo degli interessi;

Equitalia … spa si costituisce in giudizio con comparsa depositata in data 19/04/2011, integrata da successiva memoria di replica depositata in data 02/09/2011, contro deducendo sui vari punti contestati da parte ricorrente ed eccependo il difetto di giurisdizione su crediti relativi a contributi previdenziali e sanzioni amministrative relative, ma limitandosi a depositare copia dei ruoli, copia di ingiunzioni di pagamento e soprattutto solo copia delle ricevute di ritorno delle raccomandate con cui dava notizia al contribuente del deposito delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione, e neppure le relative relate di notifica.

La Commissione valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni formulate da parte resistente, l’obbiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l’atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l’esistenza.

Ritiene pertanto fondata la richiesta di parte ricorrente, mentre, ritiene che sussistano ragioni per compensare le spese fra le parti nel presente giudizio, in considerazione della connessione con altro deciso sempre in data odierna ove il ricorrente è soccombente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

fonte (www.altalex.com)